1.Il presidente della compagnia ha potere decisionale su ogni proposta fatta dai membri della compagnia.
2.Chiunque non mantenga un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i membri della compagnia, il che include insulti, critiche non costruttive, reazioni esagerate, poca collaborazione, aria di sufficienza e di superiorita' verra' sanzionato secondo la decisione presa dal consiglio direttivo.
3.La puntualita', la presenza e l'impegno alle prove saranno il metro di assegnazione della parte nello spettacolo in realizzazione, tenendo conto delle capacita' di ciascuno.
4.La presenza alle prove dovra' essere costante, pena l'esclusione dalla compagnia decisa dal consiglio direttivo o dal presidente in persona.
5.I soci che non adempiranno il loro dovere in merito a presenza costante, impegno e professionalita' verranno, con preavviso, sostituiti e (a discrezione del presidente e del consiglio direttivo) potrebbero essere allontanati dalla compagnia.
6.I soci contribuiranno a tutte le attivita' e spese della compagnia in maniera equa, previo accordo di restituzione del reso dopo la realizzazione dello spettacolo.
7.I responsabili della varie aree dovranno far riferimento SOLO al presidente, eventuali proposte, idee, suggerimenti, critiche prima di essere comunicate ai soci dovranno essere rese note al presidente e al consiglio direttivo.
8.I responsabili delle aree hanno il dovere di portare a termine il lavoro della loro area entro il tempo stabilito dal consiglio direttivo.
9.I responsabili della varie aree si fanno portavoce presso il presidente e il consiglio direttivo di tutto cio' che i soci hanno da dire riguardo al loro campo specifico. I soci tengano presente che la loro figura di riferimento sono i responsabili.
10.Dal momento che la compagnia punta ad avere un livello sempre maggiore ogni responsabile, previa approvazione del consiglio direttivo e del presidente, potra' proporre attivita' che secondo lui possono favorire lo sviluppo e la crescita dei membri della compagnia.
11.Per tutto cio' che qui non viene detto fanno da riferimento l'atto costitutivo e lo statuto.
L'anno 2009 il giorno 16 del mese di Febbraio in Via Giovanni XXIII N.48 si sono riuniti i Signori:
1) Camanzo Davide . 2) Colombo Barbara .
I medesimi stipulano e convengono quanto segue:
1. E' costituita fra di essi un'associazione culturale per l'attivita' teatrale amatoriale denominata COMPAGNIA CAM'ON BABI con sede in Bernareggio Via Giovanni XXIII N.48
2. L'Associazione e' apartitica; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.
3. L'Associazione, regolata dall'art.36 del Codice Civile, e' retta dallo statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Il primo Consiglio direttivo sara' composto dai signori:
5. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono cosi' attribuite:
6. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente,il Segretario e il Tesoriere come sopra nominati, restano in carica 10 anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.
Letto, confermato e sottoscritto:
Bernareggio, 16/02/2009
Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art.1 E' costituita l'associazione culturale per l'attivita' teatrale amatoriale denominata COMPAGNIA CAM'ON BABI. L'Associazione ha sede in Bernareggio via Giovanni XXIII.48 ed ha durata illimitata.
Art. 2 L'Associazione non persegue scopi di lucro ed e' motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale anche secondo la visione cristiana. L'Associazione aderira' al Gruppo Attivita' Teatrale amatoriale Lombardia - GATaL; i suoi soci saranno tesserati al GATaL e, per esso, alla FedeGAT.
Art.3 L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro, ispirando la sua attivita' ai valori umani e cristiani. In particolare l'Associazione si propone di:
Titolo II - I SOCI
Art. 4 Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalita' ed i principi ispiratori, ne accettino Io Statuto e intendano partecipare all'attivita' associativa. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al GATaL, e per esso alla FedeGAT.
Art. 5 La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potra' essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore eta' deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 6 Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Art. 7 I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento al GATaL e, per esso, alla FedeGAT e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del GATaL e della FederGAT. Non e' ammessa la trasferibilita' e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 La qualita' di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosita' e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione. Il socio puo' essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o per decisione del Consiglio direttivo e del presidente. La morosita' interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del GATaL e della FederGAT.
Art. 9 La perdita, per qualsiasi causa, della qualita' di socio non da' diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Titolo III - L'ASSEMBLEA
Art. 10 Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 11 L'Assemblea dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche piu' rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalita' educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purche' in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 12 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attivita' associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno.
Art. 13 Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purche' in regola con il pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento al GATaL e, per esso, alla FederGAT. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potra' farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio puo' essere portatore di una sola delega.
Art. 14 In prima convocazione l'Assemblea e' validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15 comma 2.
Art. 15 L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni 10 anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la meta' dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio e' deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita', per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Titolo IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 16 il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso e' composto da un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica 10 anni e possono essere rieletti. I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.
Art. 17 Il Consiglio Direttivo e' dotato dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
Art. 18 il Presidente dell'Associazione e' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e puo' essere rieletto. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il presidente e il Vice-presidente hanno potere decisionale su qualunque proposta del consiglio direttivo e dei singoli soci,e hanno il potere di allontanare membri del consiglio direttivo e soci,qualora lo ritengano opportuno. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o piu' Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.
Art. 19 Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o piu' consiglieri si procedera' alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggera' i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterra' necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Titolo V - IL PATRIMONIO
Art. 21 Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprieta' dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilita' delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilita'.
Art. 22 L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovra' predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovra' essere depositato presso la sede sociale, dove potra' essere liberamente visionato dai soci.
Art. 23 Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l'art. 15, secondo comma. Con la stessa modalita' sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sara' devoluto ad enti con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita' individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI - NORME FINALI
Art. 24 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonche' alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai regolamenti organici del GATaL e della FederGAT, nonche' alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.
Bernareggio, 16/02/2009